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IL PROGRAMMA

 

Introduzione

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Il presente programma si fonda su basi semplici: il nostro obiettivo è eliminare per atto della volontà delle persone che ne fanno parte l’ingiustizia dalla società.

Riteniamo che sia possibile giungere a princìpi eterni di giustizia, ma che questi siano offuscati agli occhi degli uomini da due diverse direzioni: dall’egoismo (che ha la sua legittima base nella necessità materiale) e dall’eterodirezione della volontà.  

L’illuminismo ha condotto una formidabile guerra alla religione, e ciò stato il presupposto perché l’Uomo si liberasse dell’amaro giogo della superstizione. Tuttavia la lodevole reazione nei confronti dell’impostura delle religioni è sfuggita di mano, finendo per travolgere anche la possibilità stessa degli esseri umani di continuare a dare al pensiero che riflette su se stesso una valenza esistenziale.

La scienza è degenerata in nichilismo e il marxismo ha imposto agli uomini una storia già scritta, immodificabile (funzionando per certi versi da profezia autorealizzantesi) nella quale essi non svolgono un ruolo differente da quello della materia inanimata, e nella cui prospettiva, il senso della vita si riduce alla mera accumulazione di conoscenze tecniche (la stessa libertà umana viene fatta esplicitamente coincidere da Engels, nell’Anti-Dühring, con il grado delle conoscenze tecniche acquisite), viene trascesa la distinzione oggettiva tra bene e del male morale, e si finisce paradossalmente per nascondere che la conoscenza tecnica - comunque importantissima - non è nulla senza un fine stabilito da una volontà e che questo fine deve essere scelto da un soggetto.

Si rifiuta l’equazione per cui: spiritualità uguale superstizione, e viceversa.

La c.d. spiritualità, per usare un termine comune ma in realtà poco adatto ad esprimere il concetto - una volta demolita la superstizione - è da individuarsi nell’azione e nella volontà che la muove; in tale ottica, l’armonizzazione della natura e l’eliminazione quanto più possibile dalla stessa della sofferenza, della predazione, dell’oppressione altrui, costituiscono l’obiettivo dell’umanità come soggetto collettivo, e - per deduzione - anche del singolo in quanto essere umano.

La spiritualità, così intesa, nulla ha da urtare con la conoscenza scientifica e anzi permette di orientare le scoperte della stessa secondo un dato fine.

L’uomo solo, tra gli esseri che conosciamo, dispone quantomeno della possibilità teorica di riuscire ad ordinare l’intera natura secondo il suo desiderio, e ciò non dovrebbe essere trascurato in un sistema filosofico. Questa è la nostra filosofia, e nessuna parola dovrebbe essere spesa per ampliarne il contenuto, in quanto il pericolo è che la bramosia di alcuni uomini la trasformi in religione, nel solito instrumentum regnii antisociale che la Storia ha da sempre conosciuto - con i suoi dogmi di fede articolati, slegàti dalla coerenza logica e dall’osservazione della natura in senso lato, coi suoi riti e con i suoi preti.

In realtà, partiamo dalla sola constatazione cartesiana per cui l’unica affermazione veramente di per sé a tutti evidente in campo esistenziale è: “cogito ergo sum”.

Tanto ci basta per relegare il materialismo puro marxiano nell’ambito dell’ipotesi filosofica esistenziale, tanto fondata euristicamente quanto una qualunque altra possibile ipotesi diversa.

Il nostro è - sotto il profilo meramente razionale - un salto nel buio, ma ci rasserena il fatto che ogni qualunque passo che si voglia compiere per dare un qualche senso alla propria esistenza, debba andare - per forza di necessità - in tale direzione. L’alternativa è l’insensatezza, il moribondo bianco e nero dell’esistenza, la quale invece, in tal modo, assume tutte le sue favolose, infinite colorazioni.

Il nostro è un salto nel buio, nessuno di noi ha certezze - esse non appartengono al presente campo di indagine - ma come tale lo presentiamo, a differenza di Marx e tanti altri che vorrebbero ammantire i loro salti nel buio di una pretesa fondatezza certa.

L’attività politica sinceramente benintenzionata nei confronti della società (e possibilmente, nel futuro, anche del resto dei senzienti) nella nostra ottica, è l’espressione più alta dell’essere vivente. E’ lo strumento per la creazione di un ordine universale fondato sulla giustizia.

Chiunque nel momento in cui vede un’ingiustizia la qualifica come tale, anche quando siamo noi stessi a commetterla, siamo in grado di riconoscerla - se non altro almeno a noi stessi - come tale.

Vero è anche che l’insieme delle conoscenze accumulate da un soggetto determinano, nel caso concreto, una diversa valutazione morale del caso stesso. Questa visione delle cose e delle relazioni può tuttavia essere eterodiretta. Ad influenzare gli obiettivi e il particolare sviluppo della vita stessa di un soggetto appare essere la cultura in cui si è immersi. Tuttavia, il pensiero che ragiona e medita su se stesso è qualcosa di ontologicamente diverso, le domande esistenziali della filosofia - così come quelle relative alle condizioni del corretto ragionamento - permettono all’Io “genuino”, di svilupparsi sempre più, fino a squarciare sufficientemente il velo di imposture e menzogne che altri uomini interessati (oppure, in termini fitchtiani e meno dogmatici, il non-Io) più o meno coscientemente, gli avevano posto di fronte - così da poter subdolamente influenzare la sua stessa natura e la sua stessa volontà.

 

La politica in chiave filosociale (o, ancor meglio, filosenziente) non può trovare alcun appoggio nel materialismo filosofico di qualunque genere, né tantomeno nella superstizione. Questa è la ragione principale per cui la sedicente sinistra, finora, non è mai stata una vera sinistra. Nel primo caso manca la finalità benefica sincera, nel secondo, quand’anche vi sia la volontà - e non è detto - mancano i mezzi.


Programma
 

Forma di Stato e democrazia diretta e partecipata

 

- uscita dall’Unione Europea

 

I trattati U.E. hanno la loro matrice nel neoliberismo e del disprezzo della democrazia. Il loro prodotto è concausa dell’attuale crisi nella qualità della vita della maggioranza della persone e dello speculare - continuo e sproporzionato - arricchimento di un elitario 10% della popolazione.

 

- avvio di colloqui con altri governi aventi un programma politico compatibile con il nostro al fine di costruire insieme un nuovo Stato, fondato su una costituzione liberal-egualitaria ed amarxista

 

Di riflesso all’uscita dall’U.E., è opportuno ribadire la volontà di allargare quanto più possibile la cooperazione politica ed economica con quegli Stati in cui la comunità ha avuto la capacità di darsi istituzioni quanto più democratiche (mandato imperativo per gli eletti, onnipotenti istituti di democrazia diretta, diritto al lavoro come diritto perfetto nei confronti dello Stato, salari minimi e massimi, proprietà pubblica e privata - quest’ultima calmierata possibilmente entro un determinato limite massimo patrimoniale per individuo, economia mista, monopolio pubblico di tutte le attività bancarie, rispetto da parte dello Stato delle scelte inerenti alla vita privata dei consociati, meccanismi di prevenzione della pubblica propaganda religiosa e divieti di pratiche sacerdotali, Stato di diritto, tendenziale separazione dei tre classici poteri).

 

- introduzione della facoltà, sulla scheda elettorale, di rendere pubblico il proprio suffragio (ma ovvia preservazione del diritto alla segretezza del voto per chi non desideri farlo)

 

E’ coessenziale al meccanismo di funzionamento con cui è concepito in questo programma l’istituto del mandato imperativo per gli eletti a funzioni pubbliche rappresentative.

 

- abolizione del voto segreto nelle assemblee elettive pubbliche

 

Se gli elettori non potessero sapere come hanno votato i propri eletti allora non potrebbero controllare il loro operato e, se non potessero fare ciò, allora, sarebbero privati del potere potere che gli spetta come corollario della natura stessa dell’istituto della rappresentanza. L’astuzia antisociale degli ideologi ordoliberali ha saputo scindere la qualità dal suo oggetto, e come in un gioco di prestigio ha potuto nascondere il trucco all’intelletto dei popoli che vivono su quella parte di pianeta in cui è adottato il curioso “istituto della democrazia rappresentativa moderna”.

 

- introduzione del c.d. mandato imperativo (attribuendo, in via esclusiva, a coloro che hanno deciso di rendere pubblico il proprio voto, il potere di agire in giudizio nei confronti dell’eletto che - nell’esercizio delle sue funzioni - voti in modo difforme dal programma ufficialmente adottato dal suo partito nel presentarsi alle elezioni del relativo organo, qualora vi sia corrispondenza tra partito votato e partito di appartenenza dell’eletto)

 

Il mandato imperativo riporta in linea l’attuale istituto della rappresentanza di diritto pubblico elettorale, col suo contemporaneo di diritto privato e il suo predecessore nelle assemblee feudali. L’istituto, dunque, partecipa di una “reviviscenza ontologica”.  

 

- introduzione di referendum approvativi ed abrogativi a tutti i livelli di normazione giuridica (Stato, Regioni, enti locali)

 

I referendum popolari costituiscono espressione indefettibile della sovranità popolare, la quale può essere fatta risalire alla dottrina rousseauviana della democrazia diretta.

I referendum in parola si integrano, ad ogni modo, con i principî della democrazia rappresentativa corretta dal mandato imperativo, in modo da garantire un doppio livello normativo per cui ai cittadini comuni risulti necessario vestire i panni del legislatore solo nei casi più controversi e importanti, lasciando essenzialmente ai rappresentanti eletti il solo compito di compiere modifiche ordinamentali di ordinaria amministrazione e di carattere più tecnico.

 

- riforma dei referendum abrogativi di norme di legge statali, mediante la soppressione dei limiti di materia attualmente stabiliti (compresi quelli individuati come impliciti dalla Corte Costituzionale)

 

La sovranità del Popolo, se intesa come la intendiamo noi in senso rousseauviano, non può mai essere limitata dagli organi elettorali e dunque sovvertita.

 

- sanzione del referendum ordinario in una posizione sovraordinata a qualsiasi altra fonte del diritto promanante da organi rappresentativi (col solo limite della propria sfera normativa di competenza: nazionale, regionale, comunale, di zona cittadina)

 

(Vedi commento al punto precedente)

 

- introduzione del referendum costituzionale (per il quale è richiesto un quorum strutturale e funzionale maggiore rispetto a quello ordinario) quale fonte del diritto abilitata a modificare la costituzione. La disciplina di una materia costituzionale mediante la particolare fonte-referendum costituzionale, comporta ipso jure l’attribuzione alla disciplina anzidetta di una assoluta resistenza passiva alla modifica da parte di leggi costituzionali. Essa, la fonte referendum costituzionale, non conosce limiti sostanziali in quanto espressione viva del potere costituente e della costituzione materiale del Paese (la quale si occupa così di conformare a se stessa quella formale). Nessun’altra fonte del diritto od organo dello Stato - e tanto meno sovranazionale - può limitare i suoi poteri.

La Corte Costituzionale annulla le leggi costituzionali che introducano nella Costituzione princìpi incompatibili con quelli sanciti mediante i referendum costituzionali. Il complesso di questi ultimi forma il nucleo duro della costituzione, modificabile solo con la fonte referendum costituzionale.

 

Gli istituti di democrazia diretta appena proposti hanno lo scopo di rendere realmente la sovranità al Popolo, il quale, nella prospettiva del presente programma, affianca le attività degli ordinari organi di rappresentanza (sebbene radicalmente riformati dal mandato imperativo), assemblea elettiva ed esecutivo, e diviene giudice di ultima istanza della determinazione dell’interesse pubblico mediante l’esercizio del suo potere onnipervasivo di intervento.

 

- abolizione e divieto di reistituzione delle c.d. Autorità Amministrative Indipendenti

 

Trattasi di veri e propri mostri giuridici figli dell’orda barbarica neoliberista che ha invaso l’Europa sin dagli anni Novanta. Non sono sottoposti gerarchicamente a nessuno, né tantomeno ad organi dello Stato (quali essi stessi non sono) ma sono dotati di un full di poteri da capogiro in uno Stato di diritto: normativo, esecuivo e sanzionatorio. Non perseguono l’interesse pubblico - e proprio questo è il tratto che più li distingue dagli uffici pubblici - ma sono dotati di potere pubblico. Non è possibile ammettere, in un ordinamento democratico, la loro legittima presenza.

 

- abolizione del segreto di Stato (che potrà essere posto solo su documenti di interesse strettamente legato allo sviluppo di armamenti, ai piani di difesa nazionale in caso di invasione nemica o ad operazioni belliche in territorio estero)

 

Settori dell’apparato pubblico spesso sono stati utilizzati in senso opposto ai loro scopi istituzionali, così da arginare le espressioni delle forze democratiche. L’Italia, con drammatici apici nel periodo della strategia della tensione, rappresenta un caso quanto mai emblematico in tal senso.

La rimozione del segreto di Stato sui fatti precedenti allo spodestamento delle élites dominanti, sarà una necessità di cesura e di cristallizzazione della memoria storica collettiva a giovamento del futuro governo popolare della reazione conservatrice. Mentre l’abolizione pro futuro del segreto di Stato sarà semplicemente la conseguenza del riconoscimento della sovranità popolare e comporterà il venir meno della possibilità dell’eterodirezione nel proprio interesse dell’apparato pubblico da parte delle élites di potere.

 

Rottura del monopolio elitario della cultura e contrasto all’eterodirezione antisociale della volontà

 

- riforma radicale delle condizioni di esercizio dell’attività pubblicitaria e del marketing in generale, così da imporre per legge la presentazione sempre neutra del prodotto (anche ad es. sulla confezione dello stesso)

 

Particolare importanza ha la monolitica disciplina pubblica della disposizione delle informazioni (possibilmente in tabelle) relative alle caratteristiche materiali del prodotto industriale a prescindere dal particolare contesto in cui questo è presentato. Pare di grande rilievo altresì il divieto di utilizzo commerciale di slogan o giudizi di valore.

E’ auspicabile inoltre l’uniformazione del design dei contenitori di vendita, delle insegne e più in generale di tutto ciò che è attualmente utilizzato per segnalare al cliente un prodotto acquistabile o l’impianto di erogazione dello stesso.

Sembra invece utile il mantenimento della possibilità per le piccole imprese a contatto diretto col pubblico, in particolar modo a conduzione famigliare, della facoltà di utilizzare slogan identificativi e di predisporre il design e l’arredamento dell’impianto di vendita al dettaglio.

E’ un interesse pubblico preminente che non sia possibile adottare tecniche di persuasione che mirino a confondere la percezione delle reali qualità di un prodotto, ammantandolo di caratteri che non sono intrinsechi del prodotto in sé e per sé. Ciò che de facto riceve l’acquirente dello stesso è ciò che può essergli presentato da chi ha interesse a venderlo.

L’interdizione della manipolazione della domanda nel mercato da parte dei detentori della relativa offerta assicurerà la libertà del consumatore, il quale deciderà ora in base ai fatti e alla sua quanto più naturale possibile predisposizione se continuare ad utilizzare lo stesso prodotto che prima gli era subdolamente presentato in una veste effettivamente sovrasensibile.

 

- divieto assoluto di pubblicizzazione di gioco d’azzardo e alcolici

 

La malafede della gestione da parte delle élites dominanti della dipendendenza compulsiva è insita nella contraddizione dei termini propria delle politiche global-proibizioniste a guida occidentale del Secolo Breve, le quali ancora non hanno finito di dispiegare i loro effetti antisociali.

L’alcol è la sostanza psicotropa che più di tutte è deleteria tanto per la salute dell’individuo e pericolosa per la società, questa la conclusione a cui è giunta la ricerca pubblicata su The Lancet nel 2007 e condotta dal Prof. David Nutt. In quel periodo Nutt era a capo del dipartimento antidroga del Governo britannico e le furiose critiche che ricevette dagli esponenti del governo in particolare, e dell’establishment in generale, lo portarono a rassegnare le proprie dimissioni dal suo incarico istituzionale.

La ricerca, pubblicata su una delle riviste mediche più prestigiose del mondo, aveva messo a nudo il Re. Perché mai una società dovrebbe permettere che la sostanza psicotropa più pericolosa sia disciplinata da una legislazione speciale in senso favorevole e contrapposto a quella riservata alle altre sostanze?

Innanzitutto si pone un problema di coerenza logica: a fortiori, se la ratio juris dichiarata in favore del proibizionismo della generalità delle sostanze psicotrope ad uso ludico fosse quella effettiva delle classi dirigenti, allora l’alcol dovrebbe essere proibito in modo ancora più restrittivo del resto delle altre sostanze omologhe.

Dal ragionamento svolto discende che la ratio dissimulata, ma graniticamente sottesa, tanto alle norme proibizioniste quanto alle norme che permettono l’impiego di tecniche di marketing per gli alcolici e il gioco d'azzardo, è da ricercare in qualunque altra motivazione che non sia la tutela della salute pubblica.

Per questi motivi è necessario una riforma radicale innanzitutto delle attività lecite di vendita di beni e servizi generanti dipendenza quali sono il commercio di alcolici e gli esercenti di gioco d’azzardo. Detti beni e servizi è opportuno che rimangano lecitamente fruibili perché la loro non fruibilità nel circuito legale non comporterebbe la loro eliminazione dalla società, bensì - come l’esperienza storica ci ha insegnato - il loro appalto al circuito criminale, finendo per generare problemi sociali ancora più gravi di quelli provocati dalle dipendenze di per sé.

Il solo metodo a disposizione di una società democratica e liberale per contenere al meglio il fenomeno delle dipendenze in parola è evidentemente governarlo sotto il profilo culturale. Proibire quei richiami dell’attenzione del potenziale cliente che gli esercenti le attività di cui si tratta hanno ora la facoltà di adottare, pare essere il primo passaggio logico di una riforma legale in tale direzione.

 

- relegazione delle sale da gioco d’azzardo in luoghi neutri, che non richiamino in alcun modo né all’interno né all’esterno la particolare attività ivi svolta

 

(vedi commento al punto precedente)

 

- abrogazione del Concordato e divieto di istituzione di un nuovo trattato internazionale con lo Stato del Vaticano

 

Le ingenti spese che i Patti lateranensi hanno portato e tuttora portano ai contribuenti italiani sono aberranti. E ciò perché impongono per forza di legge che tutti contribuiscano alle più svariate spese di uno Stato straniero. Per di più una monarchia teocratica. I cittadini che volontariamente volessero finanziare una qualsiasi confessione posso farlo privatamente, come già avviene ad esempio in Germania.

Per quanto riguarda il divieto di istituire nuovi trattati con lo Stato del Vaticano adduciamo che non è utile collaborare diplomaticamente con regimi dittatoriali quale è tale Stato.

L’UAAR stima che il costo annuo della Chiesa cattolica per i contribuenti italiani sia pari a € 6.415.797.808.

 

- introduzione dell’insegnamento obbligatorio di Scienze politiche sin dalla scuola elementare fino alla fine della scuola dell’obbligo in luogo dell’insegnamento di Religione cattolica

 

Con la presente misura si intende ovviare ai problemi di una legislazione attuale che intende formare sudditi e non cittadini.

 

- introduzione dell’insegnamento obbligatorio di Educazione al pensiero critico sin dalla scuola elementare fino alla fine della scuola dell’obbligo

 

(Vedi commento al punto precedente)

 

- attività di brainstorming autonomo da parte degli alunni, lungo tutto il percorso scolastico di istruzione inferiore, su cosa cambieremmo nella società, con che obiettivo e in quale modo.

 

(Vedi commento al punto precedente)

 

- introduzione del divieto assoluto di leggi speciali od eccezionali in materia di religione o etnia, a tutti i gradi delle fonti produzione del diritto dell’ordinamento

 

L’uguaglianza già solo formale dei cittadini di fronte allo Stato-nazione non può ammettere che comportamenti uguali vengano qualificati in modo diverso e diversamente repressi o incentivati, in virtù della diversa confessione religiosa dei soggetti agenti.

La misura in esame vieterebbe ad es. che gli islamici possano macellare il bestiame secondo il metodo halal, in deroga alle normative vigenti per tutti gli altri cittadini che vietano l’uccisione di animali con metodi più dolorosi di quelli altrimenti disponibili.

 

- divieto di elargizione di fondi pubblici per opere o attività di qualunque genere che si caratterizzino per la loro riferibilità ad interessi confessionali

 

La misura in commento si ricollega a quella presentata al punto precedente, per cui si tratta di eliminare dei privilegi odiosi di cui godono alcune confessioni religiose. In particolare, in questo caso si tratta di impedire che chi non aderisca ad una confessione religiosa venga costretto a sovvenzionarla dalla forza della legge.

Come esempio si possono portare gli ingenti finanziamenti pubblici di cui godono molte confessioni religiose ai vari livelli di amministrazione, i quali costituiscono una differenza di trattamento inaccettabile per coloro che non aderendo ad alcuna di tali confessioni religiose non possono beneficiarne ma sono loro malgrado costretti a finanziare tramite i tributi.

 

- divieto di dazione di fondi pubblici a persone giuridiche private, salvo che nei casi in cui questa rappresenti il corrispettivo di uno scambio economico (in tali casi lo Stato dovrà aver dunque l’esclusivo fine dell’ottenimento di un profitto economico concreto e non riferibile ad incerte ipotesi di ritorno economico indiretto futuro - rispetto alla situazione precedente allo scambio)

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- Messa al bando delle associazioni segrete

 

E' necessario impedire che la volontà popolare venga manipolata o sovvertita da parte di organizzazioni elitarie.

A tal fine va in introdotto il reato costituito dal porre in essere la mera condotta di associarsi segretamente, quale che sia la finalità perseguita dall'organizzazione in questione. E ciò perché si parte dal presupposto, di per sé evidente, che qualunque attività compiuta da organizzazioni che agiscono al di fuori del controllo dell'opinione pubblica non può che essere un'attività in contrasto con l'interesse generale.

La pena detentiva per il reato di associazionismo segreto è necessario che sia quella più alta, ossia l'ergastolo. Proponiamo inoltre di aggiungere alla pena principale una pena accessoria che consista nella confisca di tutti i beni, mobili e immobili, degli associati.

 

Tutela dei cittadini sul lavoro

 

- abolizione di tutti i contratti a tempo determinato. I rapporti di lavoro subordinato vincolano quindi l’impresa a tempo indeterminato. I prestatori di lavoro invece possono sempre sciogliere il vincolo contrattuale, ma sono tenuti a dare congruo preavviso delle loro intenzioni dimissionarie al datore di lavoro

 

I contratti di lavoro a tempo determinato pongono il datore di lavoro in una posizione di forza per cui gli è possibile sfruttare i lavoratori trasgredendo agli obblighi contrattuali (ad esempio esigendo ore di lavoro straordinarie senza pagare il dovuto compenso) sotto la minaccia di non rinnovare il contratto di lavoro.

Il contratto a tempo indeterminato ovvia al problema in questione, riequilibrando i rapporti di forza e assicurando al lavoratore il rispetto degli obblighi contrattuali.

 

- novellazione dell’attuale art. 4 della Costituzione, qualificando il diritto al lavoro come un diritto perfetto riconosciuto a tutti i cittadini italiani (e che lo Stato non può in alcun caso estendere agli stranieri), mediante una norma di interpretazione autentica, che chiarisca la portata immediatamente prescrittiva della norma in parola e la l’apicalità, all’interno di una gerarchia dei valori costituzionali, del valore di cui essa è portatrice - individuando esplicitamente nel soggetto giuridico Stato il correlativo dovere - e che, in mancanza di adempimento, attribuisca la possibilità alla parte lesa, ossia a ciascun singolo soggetto disoccupato (ad es. da più di 30 giorni) di agire in giudizio per pretendere l’adempimento dell’obbligazione e il risarcimento degli interessi positivi (il risarcimento complessivo annuale sarà posto a carico dei membri del parlamento per un massimo - ad es. - del 50% del reddito di ciascuno di essi)

 

La misura in commento mira a impedire politiche legislative volte ad aumentare il divario tra lavoratori senza occupazione e datori di lavoro così che aumenti la forza contrattuale dei secondi per la maggiore disponibilità dei primi. Ciò viene perseguito legando l’interesse economico personale del legislatore rappresentativo a quello dei disoccupati.

In secondo luogo, la presente misura punta a stabilire un diritto effettivo in costituzione senza che sia necessaria una legge ordinaria a renderlo pienamente operativo, come invece avviene adesso.

La misura fa riferimento ai cittadini italiani come destinatari della stessa in quanto un diritto perfetto al lavoro esteso a chiunque risieda legittimamente in Italia sarebbe inapplicabile a causa della ingente e potenzialmente indefinita platea di beneficiari che avrebbe. Siamo inoltre dell’idea che uno stato abbia il dovere di occuparsi in primo luogo della comunità di suoi cittadini prima che degli altri, e ciò non per razzismo ma per una questione di limitatezza di risorse.

 

- creazione di nuovi centri pubblici per l’impiego ad accesso gratuito e divieto di avviamento di centri privati per l’impiego.

 

L’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso un’agenzia deve essere gestito esclusivamente tramite uffici pubblici. Non è ammesso che si possa lucrare su chi è in cerca di lavoro; il diritto di ogni cittadino italiano al lavoro sancito in Costituzione deve essere libero da oneri di intermediazione privata. Resta ferma la possibilità di assunzione diretta tra imprese e lavoratori.

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- introduzione di sanzioni penali a carico dell’imprenditore (ad esempio, con pena edittale tra i 5 e i 10 anni ed una multa pari al 20% del patrimonio posseduto) per il rapporto di lavoro non contrattualizzato. La recidiva specifica dovrebbe comportare l’interdizione temporanea dall’esercizio di un’attività imprenditoriale, fino a giungere, nei casi più gravi, a comportare la perdita sine die della libertà giuridica di iniziativa economica.

Nel caso di imprese societarie, la responsabilità penale è a carico dei soci che, col complesso delle loro partecipazioni relativamente maggioritarie, raggiungono una data percentuale del totale delle stesse (ad es. il 75%). La fattispecie di reato appena delineata dovrebbe avere come proprio corollario la presenza nell’ordinamento di una fattispecie di complicità, e configurare così un ulteriore reato di cui dovrebbe rispondere l’amministratore delegato della società.

La gestione dell’impresa, in caso di sopravvenuta interdizione sanzionatoria a carico del titolare, è assegnata a un menager della P.A., salvo che l’attività economica sia strutturalmente ed irrimediabilmente in perdita e salvo opposizione del titolare. Nel periodo della gestione pubblica, le perdite e i profitti dell’impresa derivanti da detta gestione, sono imputati allo Stato. Non è rilevante la volontà del titolare nel caso di perdita sine die della libertà giuridica di iniziativa economica.

 

Il c.d. lavoro nero è talmente diffuso nel nostro Paese che occorre introdurre nell’ordinamento una norma di tipo penalistico che tuteli con forza il bene giuridico del lavoro regolare e tutelato.

La misura in commento si occupa inoltre di garantire la continuità della produzione nei casi in cui l’imprenditore venisse arrestato o privato della libertà di iniziativa economica. Nell’ultimo e più grave caso (perdita della libertà di iniziativa economica) si tratta di impedire a chi ha dimostrato più volte di disprezzare il bene giuridico del lavoro regolare di poter delinquere nuovamente. La sua iniziativa economica nell’ambito produttiva di è dimostrata essere in contrasto con l’interesse collettivo e non è più ammessa dall’ordinamento.

 

- introduzione di massicci controlli amministrativi sul rispetto del diritto del lavoro (si potrà pensare anche alla conversione a tale scopo degli attuali reparti delle forze dell’ordine e, più in generale, di tutti gli uffici pubblici a cui oggi è attribuita una funzione correlata al contrasto del traffico e consumo illecito di sostanze ad uso ludico)

 

I diritti dei lavoratori sono costantemente ed ampiamente disattesi nel nostro Paese, ciò indica che le autorità non dispongono controlli amministrativi di sufficiente estensione e frequenza.

Un massiccio aumento di questi è pertanto da ritenersi drammaticamente necessario, in modo che la legge venga veramente rispettata dai datori di lavoro, i quali si trovano notoriamente in una posizione di eccessiva forza economica rispetto ai lavoratori.

 

- introduzione di limiti massimi ai patrimoni e ai redditi di ciascuna persona

 

Si tratta di una misura tesa ad impedire concentrazioni di ricchezze lesive del principio di eguaglianza sostanziale. Sì inserisce nel novero delle misure necessarie a compiere la rivoluzione distributiva propria ed indefettibile di un programma di una sinistra radicale, a cui il partito liberal-egualitario si ispira.

La redistribuzione non necessariamente legata a modifiche della produzione è propria infatti di quelle forze di vera sinistra che il marxismo bolla come indesiderabili e utopistiche.

Quanto all’entità del patrimonio e del reddito massimo pare ragionevole stabilire un massimo di 2.000.000 euro per il primo e di 150.000 euro per il secondo.

 

- introduzione di limiti minimi al salario percepibile da una persona assunta in Italia (il salario minimo è dunque tassativamente lo stesso per tutti, cittadini e non)

 

La misura in commento è finalizzata ad assicurare ai lavoratori subordinati un adeguato accesso alla ricchezza coprodotta dalla collettività.

Per il principio di eguaglianza e pari dignità tra esseri umani e per il disequilibrio nel mercato del lavoro che creerebbe l’adozione di una misura diversa, il salario minimo è lo stesso per tutti, cittadini italiani e non.

È una misura che consideriamo indefettibile di un programma di sinistra.

 

- introduzione in Costituzione di un limite massimo e un limite minimo al lecito divario tra il reddito più alto e quello più basso percepibili

 

Strettamente collegata alle misure di cui ai due punti precedenti, la misura in commento è tesa ad assicurare che i proventi del lavoro nazionale non vengano ripartiti iniquamente tra le varie figure della produzione. La forza della legge, cristallizzazione di una volontà politica che si contrappone all’anarchia dei mercati, regolamenta la parte distributiva del processo economico.

È una misura immancabile e tra le piú importanti di un programma di sinistra.

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- Stop all’immigrazione incontrollata

 

L’immigrazione di massa a cui stiamo assistendo è un’arma che i potenti usano contro il popolo. La principale finalità che costoro perseguono è l’abbassamento dei salari generali a causa di un aumento della forza lavoro disponibile sul territorio nazionale a fronte di un insufficiente aumento dei posti di lavoro.

Occorre una politica di rimpatri della totalità degli immigrati clandestini grazie ad accordi internazionali con i Paesi d’origine e un aumento dei fondi destinati all’assunzione degli operatori che nei CIE si occupano di identificare i migranti giunti sul suolo italiano.

Per impedire poi che nuovi immigrati giungano sul suolo italiano, riteniamo  sia necessario adottare la politica del No Way così come viene fatto dall’Australia.

 

Riforma delle attività produttive e delle regole commerciali

 

- l’iniziativa imprenditoriale, di principio, è libera nel limite patrimoniale disponibile ai singoli, che possono investire in società.

I settori economici seguenti sono invece a controllo diretto dello Stato in stato di monopolio (il quale può, volendo, comunque avviare imprese non monopolistiche anche in tutti gli altri settori): poste, servizi bancari ed assicurativi, ferrovie, energia, servizi idrici, telecomunicazioni, mass media, armamenti e munizioni, metallurgia, produzione farmaceutica, sanità ed istruzione.

 

Il tessuto economico commerciale italiano è formato per il 95% da piccole e medie imprese, ecco perché è necessario assicurare la libertà di iniziativa economica privata in quei settori non esplicitamente sopra elencati in cui manca la preminenza dell’interesse pubblico nazionale sull’organizzazione della produzione e sulla distribuzione dei proventi di quest’ultima.

La relegazione della produzione privata all’ambito economico delle piccole e medie imprese risulta poi corollario logico della misura che stabilisce un tetto massimo al patrimonio di ciascuna persona. Le società sarebbero dunque formate da piccoli soci con ciascuno un capitale sociale modesto e la capitalizzazione di somme di danaro sufficienti e gestire grandi imprese (in quei settori in cui non è previsto il monopolio statale della produzione) implicherebbe una platea di soci molto estesa e consentirebbe di impedire grandi concentrazioni di potere economico.

 

-  divieto, per coloro che attualmente sono chiamati liberi professionisti, di esercizio privato della professione. Costoro (ad es. avvocati, medici, idraulici) debbono essere assunti dallo Stato.

 

La misura in commento è tesa a garantire che i lavoratori di cui si tratta ricevano un salario tale che il loro reddito possa essere ricompreso entro i limiti massimi di reddito stabilito dall’ordinamento.

In secondo luogo la misura è finalizzata a parificare l’accesso della generalità dei cittadini ai vari servizi (in ambito giuridico, medico, etc.) in modo che non possa più verificarsi la situazione attuale, nella quale chi è ricco può accedere a prestazioni professionalmente migliori rispetto a chi è povero, ovvero la maggioranza.

 

- abolizione del privilegio della limitazione della responsabilità patrimoniale per le persone giuridiche di diritto privato

 

Lo scudo che si intende abolire permette agli imprenditori incapaci o disonesti (o ai soci di un’associazione) di non rispondere col proprio patrimonio dei debiti contratti dalla propria società (o dalla propria assicurazione). Ciò che è ora permesso dalle legge si tratta dunque di un’inammissibile deresponsabilizzazione dell’imprenditore che non può essere giustificata nemmeno dalla volontà di permettere alle persone di arrischiare in società solo ciò che desiderano arrischiare. La possibilità dei creditori di recuperare i propri soldi deve prevalere sulla possibilità di indebitarsi senza essere tenuti responsabili (il che altro non è che una contraddizione di termini).

Con la misura in commento si intende riavvicinare parzialmente l’istituto della società commerciale attuale a quello di Roma antica.

 

- abolizione dell’istituto giuridico del fallimento per ciò che concerne i benefici per il fallito

 

Con la presente misura si intende impedire che l’imprenditore possa sottrarsi alla riscossione dei debiti imprenditoriali una volta fallita la propria impresa

 

- abrogazione delle norme dell’ordinamento italiano e dei trattati internazionali che hanno reso lecita la fuga verso l’estero di capitali

 

- reintroduzione dei controlli doganali alla frontiera

 

- appropriazione da parte dello Stato, senza indennizzo, dei beni delle multinazionali straniere materialmente presenti in territorio italiano (a qualsivoglia titolo quest’ultime ne dispongano)

 

- introduzione dell’onere, per poter operare economicamente come persona giuridica nel mercato italiano, di costituire un’impresa di diritto italiano. In caso contrario, l’impresa sarà sottoposta a preventive autorizzazioni amministrative, rigidi controlli amministrativi in itinere e a doppia imposizione tributaria - nella nazione in cui ha sede e in Italia (per cui è necessaria anche l’abrogazione del trattato internazionale e delle norme attuative che attualmente vietano quanto proposto).

 

Libertà personali e contrasto razionale - ma anche rispettoso della volontà personale - delle attività personalmente dannose

 

- divieto dell’utilizzo dell’istituto giuridico delle misure di sicurezza e prevenzione (in quanto in violazione sostanziale del principio di tassatività della pena - perché siamo di fatto di fronte a delle pene, sebbene, con la semplice enunciazione da parte del legislatore di una diversa finalità delle stesse, le si abbia sempre tentate di dissimulare ontologicamente)

 

- legalizzazione della cannabis (con una disciplina giuridica più “morbida” rispetto alle c.d. droghe pesanti, ma con restrizioni analoghe a quelle proposte più su in merito ai luoghi adibiti al gioco d’azzardo)

 

- sanzione dell’illiceità della condotta di incitamento all’uso ludico di sostanze psicoattive (in caso di cannabis, solo per incitamento all’abuso)

 

- legalizzazione della produzione e della vendita delle sostanze ad uso ludico allo stato illecite (secondo il criterio della pericolosità e della diffusione, per cui dovrebbero essere illecite solo quelle sostanze diffuse in un campione estremamente ristretto di popolazione o il cui abuso risulti molto dannoso sotto il profilo sociale. Ad esempio, la cocaina e l’eroina dovrebbero essere legalizzate perché molto diffuse tra i consociati e non dannose per chi non ne fa uso)

 

- creazione di nuovi reparti e uffici dedicati al contrasto della produzione e del traffico di quelle sostanze illecite ad uso ludico che non sono state legalizzate

 

- introduzione del diritto all’eutanasia

 

- regolamentazione e (lieve) tassazione della prostituzione (creazione di un albo di chi esercita la professione e organizzazione di controlli sanitari su chi vi è iscritto)

 

Banche

 

- introduzione del monopolio di Stato e dell’obbligo di gestione diretta da parte dello Stato per l’attività bancaria di ogni genere

 

-  rispetto della separazione tra istituti di credito e banche d’investimento, così da vietare alle prime di impegnarsi in attività di compravendita ed operazioni speculative

 

Lotta all’evasione fiscale e ai reati predatòri

 

- sostituzione della totalità dei contanti con moneta elettronica

 

Un primo ed immediato effetto della misura in commento sarebbe quello di rendere pressoché impossibili buona parte dei reati predatori

 

Forma di Governo ordinario

 

- limitazione (in Costituzione) ad una quantità massima ben definita del numero dei decreti legge che il Governo ha il potere di emanare in un determinato periodo di tempo, terminati i quali deve esservi una preventiva autorizzazione del plenum del Parlamento per attribuire al Governo il potere di emanarne altri (sempre, tuttavia, in un numero massimo limitato e preventivamente stabilito in Costituzione)

 

La misura in commento è finalizzata a limitare il potere normativo del Governo alle fonti secondarie e a sancire inequivocabilmente quindi che lo strumento del decreto legge è realmente relegato ad una funzione legislativa di necessità ed urgenza. Il fine è ottenuto assicurando al Parlamento il potere di concedere permessi straordinari di legislazione all’esecutivo.

 

- ampio ridimensionamento dei poteri allo stato attribuiti al Presidente della Repubblica:

 

a)abolizione del potere di grazia (istituto giuridico di discendenza regale che deve essere espunto dall’ordinamento)

 

b) sottrazione del potere di sciogliere le Camere e del potere di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri

 

Giustizia amminstrativa

 

- Utilizzo degli stessi criteri allo stato prescritti per selezionare i magistrati ordinari anche per i magistrati del TAR e del Consiglio di Stato

 

Corte Costituzionale

 

- I membri della stessa che allo stato sono di nomina Presidenziale dovranno essere scelti mediante elezioni nazionali a classico suffragio universale tra i candidati rispondenti agli attuali requisiti prescritti dalla Costituzione

 

Varie

 

- Riduzione dell’imposizione tributaria per la maggioranza della popolazione mediante revisione delle imposte indirette

 

In particolare, riteniamo utile dimezzare l’IVA sui beni di largo consumo, al fine di aumentare il potere d’acquisto delle fasce di popolazione appartenenti ai ceti medio-bassi e ai ceti più poveri. Al contempo riteniamo necessario duplicare l’IVA sui beni di lusso e triplicare l’IVA sui beni extra-lusso, al fine di compensare le mancate entrate derivanti dal dimezzamento dell’imposta di cui si tratta sui beni di largo consumo.

 

- divieto di fornire servizi di vigilanza privata armata e contestuale paritetico rinforzo dell’organico delle forze dell'ordine

 

La sicurezza deve essere garantita in pari misura a tutti i cittadini in nome del principio di uguaglianza, così che alla vita e al patrimonio di tutti venga riconosciuta pari importanza. L’allocazione delle forze di sicurezza è gestita dallo Stato nell’ottica del perseguimento del pubblico interesse

 

- rimozione dalla Costituzione del divieto di dichiarare guerra in assenza di una minaccia alla sicurezza nazionale

 

I governi che desiderano davvero avviare un conflitto lo fanno anche col divieto, semplicemente gli è sufficiente inscenare atti ostili sotto falsa bandiera per poi incolpare ingiustamente la nazione che si intendeva colpire.

Di queste azioni criminali le vittime finiscono poi spesso per essere gli stessi cittadini della nazione che intende dare il via alle ostilità. Un esempio in tal senso può essere considerato l’attentato alle Torri Gemelle del 2001, che è servito da pretesto per l’invasione dell’Afghanistan da parte degli Stati Uniti.

Un altro metodo usato sempre dall’amministrazione americana, questa volta per l’invasione dell’Iraq nel 2003, è stato quello di denunziare il possesso di armi di distruzione di massa da parte di Saddam Hussein. Armi che, manco a dirlo, l’Iraq invece non possedeva affatto, ma ciò si seppe solo a guerra finita. Il metodo in questione differisce dal primo per la modalità di fabbricazione della prove false e per il fatto di non aver comportato danni a civili americani, ma è tuttavia esemplificatorio del fatto che se un’amministrazione intende muovere guerra, trova comunque il modo per farlo e il divieto in questione finisce per risultare totalmente inefficace (e perdipiù pericoloso per l’incolumità cittadini dello Stato stesso che lo implementa).

 

- i canoni di affitto o di locazione pagati per l’intero valore dell’immobile, più un congruo (ad es. il 10% del prezzo totale) pagamento dei frutti (sempre sotto forma di canoni d’affitto o locazione) costituisce titolo valido di acquisto della proprietà.

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- introduzione di un reddito di 200 Euro mensili per tutti i cittadini italiani senzatetto e costruzione di nuove abitazioni popolari da assegnare con precedenza sempre ai cittadini italiani senzatetto

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La vergogna di avere dei concittadini costretti a vivere per strada nell’indifferenza della politica deve essere fermata. Il diritto ad un’abitazione nella propria patria natia deve essere riconosciuto da uno Stato progredito.

 

- abolizione delle leggi Fornero sul lavoro e sulle pensioni, del Jobs act e della Buona scuola

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- riforma della indennità parlamentari e consiliari

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Tutti gli eletti devono ricevere una somma di denaro mensile calcolata sul reddito mensile mediano nazionale.

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- Socializzazione dell’economia

 

I lavoratori dipendenti devono avere diritto alla corresponsione di una parte degli utili realizzati dall’impresa in cui prestano lavoro.

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